ADDETTO PRIMO SOCCORSO AZIENDE GR.A 16 ore

Il Corso di Formazione per Addetto al Primo Soccorso per Aziende del Gruppo A è disciplinato dall’art. 45 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 3 del D.M. 388/03.

L’Addetto al Primo Soccorso è una figura obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore.

Programma

ADDETTO PRIMO SOCCORSO AZIENDE GR.A (16 ORE)

Allertare il sistema di soccorso:

• cause e circostanze dell’infortunio;
• comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

Riconoscere un’emergenza sanitaria:

• scena dell’infortunio;
• accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato;
• nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio;
• tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

Attuare gli interventi di primo soccorso:

• sostenimento delle funzioni vitali;
• riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso.

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro:

• cenni di anatomia dello scheletro;
• lussazioni, fratture e complicanze;
• traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna vertebrale;
• traumi e lesioni toraco-addominali.

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro:

• lesioni da freddo e da calore;
• lesioni da corrente elettrica;
• lesioni da agenti chimici;
• intossicazioni;
• ferite lacero contuse;
• emorragie esterne.

Acquisire capacità di intervento pratico:

• tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
• tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
• tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
• tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
• tecniche di tamponamento emorragico;
• tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
• tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici
e biologici.

Aziende del Gruppo A 

• Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

• Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

• Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Nessuno

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